Un creditore ha agito in giudizio contro un amministratore di condominio per ottenere l'elenco dei condomini morosi, al fine di recuperare il proprio credito. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1002/2025, ha stabilito che l'obbligo amministratore condomini morosi, previsto dall'art. 63 disp. att. c.c., è un dovere legale che grava personalmente sull'amministratore e non sul condominio. Di conseguenza, l'azione per ottenere tali dati deve essere intentata direttamente contro l'amministratore in proprio, la cui omissione può integrare una responsabilità personale.
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