Un uomo, destinatario di una richiesta di estradizione per l'estero dall'Albania per reati quali truffa e incendio, ricorre in Cassazione lamentando la violazione della doppia incriminabilità e il rischio di trattamenti disumani. La Corte rigetta il ricorso, affermando che per l'estradizione è sufficiente che il fatto concreto sia reato in entrambi gli Stati, anche con diversa qualificazione giuridica. Escluso anche il rischio di trattamenti disumani sulla base di rapporti internazionali.
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