Un soggetto, condannato per tentata rapina, ricettazione e riciclaggio veicoli, ha presentato ricorso in Cassazione. Sosteneva che l'uso di un veicolo rubato dovesse qualificarsi come furto e non ricettazione, e che l'applicazione di una targa falsa su un furgone non ancora immatricolato non costituisse riciclaggio. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che in assenza di prove sulla commissione del furto, il possesso del bene è ricettazione. Inoltre, ha confermato che alterare la targa di un veicolo è un'operazione idonea a ostacolarne la provenienza illecita, integrando così il delitto di riciclaggio, a prescindere dalla sua immatricolazione.
Continua »