La Corte di Cassazione ha esaminato la legittimità di un accertamento parziale emesso a seguito di indagini bancarie, dopo che era già stata effettuata una verifica generale. I giudici hanno chiarito che l'accertamento parziale non richiede necessariamente la scoperta di nuovi elementi se si fonda su flussi finanziari specifici. Inoltre, è stato ribadito che per superare la presunzione sui versamenti bancari, il contribuente deve fornire una prova analitica e non una generica compatibilità quantitativa tra ricavi e accreditamenti. Infine, la Corte ha accolto il ricorso sulla validità della firma dell'atto, imponendo all'Ufficio di dimostrare l'esistenza di una delega valida in caso di contestazione.
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