La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33378/2023, ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando che la notifica dell'avviso di accertamento è nulla se, in caso di irreperibilità solo temporanea del contribuente, non viene provato l'invio della raccomandata informativa previsto dall'art. 140 c.p.c. La Corte ha distinto nettamente tra irreperibilità 'relativa', che richiede tale adempimento, e quella 'assoluta', che segue una procedura diversa.
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