Un'impresa artigiana ha contestato gli avvisi di accertamento per la tassa sui rifiuti (TIA), chiedendo l'esenzione TIA rifiuti speciali per le aree in cui produceva scarti lavorati in proprio. La CTR ha concesso l'esenzione totale e annullato le sanzioni per la ritardata denuncia di variazione delle superfici. La Cassazione ha confermato il diritto all'esenzione per le aree produttive, poiché l'impresa ha provato lo smaltimento autonomo tramite i modelli MUD e la delibera comunale di assimilazione indiscriminata dei rifiuti era illegittima. Tuttavia, la Corte ha accolto il ricorso del gestore del servizio per quanto riguarda le sanzioni: l'omessa o tardiva denuncia di variazione delle superfici, protrattasi per anni, giustifica l'applicazione delle sanzioni pecuniarie. Di conseguenza, l'impresa evita la tassa sulle aree di lavorazione ma deve pagare le sanzioni per la ritardata comunicazione.
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