Un detenuto sottoposto al regime speciale contestava il divieto di accedere a programmi ulteriori rispetto all'elenco autorizzato, rivendicando la tutela dei propri diritti di informazione e rieducazione. Il Tribunale di sorveglianza accoglieva la domanda, ritenendo lesa la parità di trattamento rispetto ai detenuti comuni. Il Ministero della Giustizia ha impugnato il provvedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo che la scelta dell'offerta informativa costituisce una mera modalità organizzativa interna e non un diritto soggettivo direttamente azionabile. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso statale, chiarendo che la selezione dei canali televisivi al 41-bis rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione penitenziaria. Di conseguenza, il reclamo giurisdizionale non è ammissibile in assenza di una cancellazione integrale del diritto all'informazione.
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