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Art. 671 Codice di Procedura Penale — Sezione Quinta Penale

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173 provvedimenti

Altri anni per Art. 671 Codice di Procedura Penale

Continuazione in sede esecutiva: sconto per il decreto penale
Il Condannato presenta richiesta per ottenere la continuazione in sede esecutiva tra più condanne per truffa, alcune emesse con decreto penale. Il Giudice dell'Esecuzione riconosce il medesimo disegno criminoso, ma applica gli aumenti di pena per i reati definiti con decreto penale senza calcolare lo sconto della metà previsto per tale rito speciale. Inoltre, il giudice evita di esprimersi sulla concessione della sospensione condizionale della pena. Il Condannato propone ricorso per cassazione. La Suprema Corte accoglie il ricorso e annulla il provvedimento. I giudici stabiliscono che la continuazione in sede esecutiva impone l'applicazione dello sconto del rito speciale anche sui reati satellite definiti con decreto penale. La Corte rinvia la causa per ricalcolare la pena ed esaminare i benefici di legge.
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Applicazione della continuazione: pena ridotta ma aumento severo
Un condannato per reati di droga ha richiesto l'applicazione della continuazione tra due sentenze definitive per ridurre la pena complessiva. Il Giudice dell'esecuzione ha accolto la richiesta, individuando il reato più grave e calcolando l'aumento per il reato satellite in quattro anni e sei mesi, poi ridotti a tre anni per la scelta del rito abbreviato. La difesa ha contestato l'entità di tale aumento, ritenendolo sproporzionato ed eccessivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del condannato. I giudici hanno confermato che l'aumento della pena era motivato in modo logico e coerente, fondandosi sulla concreta gravità del fatto, sull'elevata purezza della sostanza stupefacente detenuta e sulla pericolosità sociale del soggetto.
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Continuazione in executivis: la competenza resta fissa
Il Ricorrente ha richiesto l'applicazione della continuazione in executivis per unificare le pene derivanti da quattro condanne irrevocabili. Il Tribunale adito ha rigettato l'istanza. Il Ricorrente ha quindi proposto ricorso in Cassazione lamentando l'incompetenza di quel giudice, sostenendo che l'ultima condanna provenisse da un diverso Tribunale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la competenza a decidere sulla continuazione in executivis si determina in modo definitivo al momento della presentazione dell'istanza. In quella data, l'ultima sentenza irrevocabile apparteneva proprio al Tribunale adito. Le condanne diventate definitive successivamente non spostano la competenza già radicata. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Patteggiamento e continuazione: no al ripristino del carcere
La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti del giudice quando applica l'istituto di patteggiamento e continuazione rispetto a una precedente condanna definitiva. Nel caso esaminato, l'imputato aveva già concordato una pena di quattro mesi, poi convertita in sanzione pecuniaria. Successivamente, per nuovi fatti, le parti hanno richiesto la continuazione con un aumento di un mese. Il giudice di merito ha però illegittimamente modificato la pena precedente, trasformando la sanzione finale in cinque mesi di reclusione effettiva. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'imputato, stabilendo che il giudice non può alterare il trattamento sanzionatorio già cristallizzato dal patteggiamento irrevocabile senza un consenso espresso.
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Continuazione e rito abbreviato: pena ridotta per il condannato
Il Condannato ha chiesto l'unificazione delle pene inflitte con due diverse sentenze definitive. La Corte territoriale ha riconosciuto il vincolo del reato continuato, ma ha commesso un errore nel calcolo dell'aumento relativo ai reati satellite, omettendo lo sconto di un terzo previsto per il rito alternativo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'interessato, affermando che il binomio tra continuazione e rito abbreviato impone l'applicazione aritmetica della riduzione premiale. I giudici di legittimità hanno annullato l'ordinanza senza rinvio e hanno rideterminato direttamente la pena finale in otto anni e cinque mesi di reclusione.
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Giudizio di rinvio: quando la Cassazione batte le Sezioni Unite
Il Condannato ha proposto ricorso contro la rideterminazione della pena per reato continuato effettuata dalla Corte d'Appello in sede di esecuzione. La difesa lamentava la mancanza di motivazione specifica sugli aumenti di pena per i reati satellite, invocando un recente principio delle Sezioni Unite. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi esclusivamente al principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento. Un mutamento giurisprudenziale successivo, infatti, non si applica retroattivamente al giudizio di rinvio, in forza del principio di stabilità delle decisioni e della natura vincolata di questa fase processuale. Di conseguenza, la decisione precedente rimane valida e il ricorrente deve pagare le spese processuali.
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Reato continuato: stop ad aumenti di pena sproporzionati
Il caso riguarda la rideterminazione della pena per un condannato accusato di vari reati, tra cui traffico di stupefacenti. La Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, aveva unificato le condanne applicando l'istituto del reato continuato, fissando un aumento di due anni di reclusione per uno dei reati satellite. Il condannato ha fatto ricorso lamentando la mancanza di motivazione e la sproporzione di tale aumento rispetto ad altri illeciti più gravi. La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, annullando l'ordinanza limitatamente a tale aumento. La Suprema Corte ha stabilito che il giudice deve calcolare e motivare in modo distinto e proporzionato l'aumento di pena per ciascun reato satellite, senza operare un cumulo materiale mascherato.
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Reato continuato: annullata la pena se mancano i singoli calcoli
Il Condannato ha proposto ricorso contro l'ordinanza del GIP che, nel riconoscere il vincolo del reato continuato tra due condanne, ha rideterminato la pena complessiva senza specificare la pena base e i singoli aumenti per i reati satellite. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudice deve sempre calcolare e motivare separatamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite. Inoltre, in caso di sanzioni eterogenee, l'aumento per il reato satellite deve rispettare il principio di legalità e il favor rei. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato il provvedimento impugnato, rinviando il caso al Tribunale di Messina per un nuovo giudizio.
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Reato continuato: regole sul calcolo proporzionale della pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per reati di droga. Il ricorrente contestava il calcolo dell'aumento di pena applicato per il reato continuato, ritenendolo privo di motivazione. I giudici hanno invece stabilito che la Corte d'Appello ha agito correttamente. Il calcolo ha rispettato il principio di proporzionalità tra la pena base per il reato più grave e l'aumento per il reato satellite meno grave. La decisione si fonda sulla valutazione della personalità del reo, in linea con i criteri di legge. Di conseguenza, la condanna a diciannove anni di reclusione è stata confermata e il ricorrente dovrà pagare le spese processuali.
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Continuazione dei reati: negato lo sconto al boss che aiuta il fratello
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione dei reati tra la partecipazione a un'associazione mafiosa e il favoreggiamento della latitanza del proprio fratello (procurata inosservanza di pena). La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, rilevando che l'aiuto al latitante derivava da un evento contingente e non programmabile fin dall'inizio della militanza associativa. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che la continuazione dei reati non è applicabile se i singoli illeciti successivi non erano pianificati fin dall'origine. Il Condannato perde la causa e viene condannato a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Sconto di pena: doppia riduzione per giudizio abbreviato
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso de Il Condannato, annullando l'ordinanza della Corte d'Appello. Il giudice dell'esecuzione aveva rideterminato la pena per reati in continuazione senza applicare correttamente la riduzione per giudizio abbreviato sul reato satellite. La Suprema Corte ha chiarito che, se entrambi i reati sono stati giudicati con rito abbreviato, la riduzione di un terzo ex art. 442 c.p.p. deve applicarsi anche sull'aumento di pena stabilito per il reato satellite, esplicitando chiaramente i calcoli matematici effettuati. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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Reato continuato: la richiesta tardiva costa caro all’imputato
L'Imputato, condannato per furto in abitazione, ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata pronuncia della Corte d'Appello sulla richiesta di riconoscimento del reato continuato con una precedente condanna del 2013. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la richiesta di applicazione del reato continuato con una condanna precedente, presentata tramite motivi nuovi in appello, è ammessa solo se la precedente sentenza è diventata definitiva dopo la scadenza del termine per impugnare. Poiché nel caso specifico la condanna precedente era passata in giudicato nel 2013 e l'appello risaliva al 2019, la richiesta non poteva essere formulata in quel modo, ferma restando la possibilità di richiederla nella fase di esecuzione della pena. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Cumulo giuridico e continuazione: no al carcere se la pena è multa
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un condannato contro il provvedimento del Tribunale di Salerno che rideterminava la sanzione complessiva. Il giudice dell'esecuzione aveva applicato il cumulo giuridico e continuazione tra due condanne, aumentando la pena detentiva per un reato satellite che, in precedenza, era stato sanzionato con una pena detentiva interamente convertita in multa pecuniaria. La Suprema Corte ha stabilito che l'aumento per il reato satellite deve rispettare la natura pecuniaria della sanzione originariamente convertita, per evitare una violazione del divieto di peggioramento della posizione del condannato. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata, disponendo il rinvio al Tribunale per un nuovo calcolo conforme ai principi di legge.
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Divieto di reformatio in peius: il ricorso non può punire di più
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato per rideterminare la pena complessiva derivante da diverse sentenze. Il Tribunale di Lecce, in sede di rinvio, ha ricalcolato la pena applicando una sanzione pecuniaria non prevista e aumentando i singoli aumenti per i reati satellite. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, stabilendo che il giudice non può peggiorare la situazione sanzionatoria del ricorrente se l'impugnazione è proposta solo da quest'ultimo. Questo principio, noto come divieto di reformatio in peius, impedisce di applicare sanzioni pecuniarie se il reato principale prevede solo la reclusione e vieta di aumentare i singoli incrementi di pena precedentemente stabiliti. La sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo calcolo conforme.
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Reato continuato: perché la tendenza a delinquere non basta
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva per diversi furti commessi nel 2015. Il Tribunale di Firenze ha respinto la richiesta, ritenendo che i reati fossero frutto di una generica tendenza a delinquere e non di un unico disegno criminoso preventivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che la semplice ripetizione di reati simili non dimostra l'esistenza di una programmazione unitaria iniziale. Di conseguenza, il Condannato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: il paradosso della pena base più grave
Il Condannato ha proposto ricorso per cassazione contestando il calcolo della pena effettuato dal giudice dell'esecuzione. Quest'ultimo aveva applicato la disciplina del reato continuato tra due condanne, individuando come pena base quella di cinque anni di reclusione per rapina. Il Condannato sosteneva invece che la pena base dovesse essere quella di sette anni di reclusione per un reato di droga, ritenuto più grave. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. L'eventuale accoglimento della richiesta, infatti, avrebbe comportato una determinazione della pena base più elevata (sette anni anziché cinque), traducendosi in un risultato concreto peggiore per il ricorrente (reformatio in peius). Il Condannato è stato quindi condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Divieto di reformatio in peius: la pena non può aumentare
Il Condannato ha proposto ricorso contro la decisione del Giudice dell'esecuzione che, in sede di rinvio, aveva rideterminato la pena per reato continuato aumentandola da sei anni e sei mesi a sette anni di reclusione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ribadendo il principio del divieto di reformatio in peius. Questo principio impedisce al giudice di rinvio di peggiorare la situazione del condannato quando l'annullamento della precedente decisione sia avvenuto su ricorso esclusivo di quest'ultimo. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il caso alla Corte d'appello per un nuovo esame, imponendo il rispetto del limite di pena precedentemente stabilito.
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Revoca dell’indulto: no all’automatismo senza prove concrete
Il Tribunale di Napoli, come giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di applicazione del condono avanzata dal Condannato. Il diniego si basava sulla presunta operatività di una causa di revoca dell'indulto, dovuta a una condanna per associazione mafiosa. Secondo il Tribunale, la condotta criminosa si era protratta fino alla sentenza di primo grado, rientrando nel quinquennio ostativo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, stabilendo che la permanenza di un reato associativo non si presume automaticamente fino alla sentenza di primo grado. Il giudice dell'esecuzione deve verificare l'effettiva data di cessazione delle condotte illecite basandosi su prove concrete e non su mere formule processuali. La Suprema Corte ha quindi annullato l'ordinanza, disponendo un nuovo esame.
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Reato continuato: la Cassazione vieta aumenti di pena illegittimi
Il Condannato ha proposto ricorso contro l'ordinanza della Corte d'appello che, operando come giudice dell'esecuzione, ha rideterminato la sanzione complessiva applicando la disciplina del reato continuato. Nel calcolare la pena, il giudice ha stabilito per un reato-satellite un aumento di quattro anni e dieci mesi di reclusione. Tuttavia, la sentenza definitiva di condanna per quel singolo reato prevedeva una pena inferiore, pari a soli tre anni di reclusione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato la decisione. I giudici di legittimità hanno ribadito che il giudice dell'esecuzione non può aumentare la pena per i reati-satellite oltre la misura stabilita dal giudice della cognizione nella sentenza irrevocabile. Il caso è stato rinviato per una nuova decisione conforme a questo principio.
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Cumulo delle pene: il limite dei 30 anni blocca i nuovi calcoli
Il Condannato ha contestato il calcolo del cumulo delle pene effettuato dalla Procura, che superava il limite massimo di trenta anni di reclusione precedentemente fissato con un'ordinanza definitiva di continuazione. La Corte d'Appello, come giudice dell'esecuzione, aveva respinto il ricorso del condannato, validando i calcoli frazionati del Pubblico Ministero. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, stabilendo che le decisioni del giudice dell'esecuzione, una volta divenute irrevocabili, sono stabili e vincolanti per le parti. Di conseguenza, non è consentito aggirare il limite massimo di pena già stabilito attraverso successivi calcoli di cumulo delle pene. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.
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