Una società in amministrazione straordinaria ha citato in giudizio un suo fornitore per ottenere la revoca di pagamenti per un totale di €208.136,22, effettuati prima dell'apertura della procedura concorsuale. Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda di azione revocatoria, stabilendo che i pagamenti non potevano considerarsi esenti in quanto effettuati con notevoli e anomali ritardi, e quindi non 'nei termini d'uso'. Inoltre, il giudice ha ritenuto provata la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del fornitore, basandosi su una serie di presunzioni quali l'entità del debito residuo e la notorietà della crisi aziendale. Di conseguenza, ha condannato il fornitore alla restituzione delle somme ricevute.
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