Un'ordinanza del Tribunale di Milano ha confermato un provvedimento d'urgenza contro un ex dipendente per violazione del patto di non concorrenza. Il giudice ha ritenuto il patto valido, respingendo le eccezioni del lavoratore. Ha stabilito che il corrispettivo, pari al 50% della RAL, era congruo, che l'oggetto del divieto era sufficientemente determinato e che la facoltà di recesso del datore di lavoro non costituiva una condizione meramente potestativa. La violazione è stata confermata, ritenendo che il mero inadempimento integri il requisito del periculum in mora, giustificando la tutela cautelare.
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