Una palestra gestita da un'associazione sportiva viene concessa in sublocazione da una società. A causa del mancato pagamento dei canoni, la società attiva la clausola risolutiva espressa e avvia lo sfratto. La Corte d'Appello condanna l'associazione e, in solido, il suo ex presidente che aveva firmato il contratto. La Cassazione conferma la decisione, rigettando sia il ricorso dell'ex presidente sia quello incidentale della società per ulteriori danni. La Corte ribadisce il principio della responsabilità associazione non riconosciuta ex art. 38 c.c.: chi firma il contratto in nome dell'ente risponde personalmente e solidalmente dei debiti, anche se cessa dalla carica di presidente, poiché la sua responsabilità ha natura di garanzia ex lege assimilabile alla fideiussione.
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