La responsabilità associazione non riconosciuta nei contratti di locazione
Quando si firma un contratto per conto di un ente collettivo, occorre prestare la massima attenzione alle conseguenze legali. La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della responsabilità associazione non riconosciuta in un caso di sfratto per morosità. Un ex presidente di un’associazione sportiva dilettantistica ha scoperto a proprie spese che lasciare la carica non cancella i debiti contratti in precedenza. Chi agisce in nome e per conto di un ente senza personalità giuridica risponde infatti con il proprio patrimonio personale per le obbligazioni assunte.
Il caso: lo sfratto della palestra e il debito accumulato
Il caso concreto riguardava un’associazione sportiva che aveva preso in sublocazione i locali di una palestra multidisciplinare per svolgere le proprie attività. A causa di gravi infiltrazioni d’acqua, problemi agli impianti e il crollo parziale del controsoffitto, l’associazione aveva deciso di sospendere autonomamente il pagamento del canone mensile di affitto. La società sublocatrice non aveva accettato questa decisione e aveva attivato la clausola risolutiva espressa prevista nel contratto, avviando subito dopo la procedura di sfratto per morosità. Il giudice d’appello aveva condannato l’associazione e il suo ex presidente a pagare oltre trentottomila euro per i canoni non versati fino al rilascio effettivo dell’immobile.
Chi firma il contratto risponde dei debiti futuri?
L’ex presidente si era difeso in giudizio sostenendo di non essere più responsabile per la morosità accumulata dall’ente. Egli aveva firmato il contratto di sublocazione originario in qualità di rappresentante legale, ma si era dimesso dalla carica pochi mesi dopo. Secondo la sua tesi difensiva, il debito doveva ricadere esclusivamente sull’associazione o sul nuovo presidente subentrato nella gestione. La società sublocatrice, dal canto suo, chiedeva anche il risarcimento per la perdita dell’avviamento commerciale e per il lucro cessante derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto.
Le motivazioni della sentenza sulla responsabilità associazione non riconosciuta
Le motivazioni della sentenza sulla responsabilità associazione non riconosciuta si fondano sull’applicazione rigorosa dell’articolo 38 del codice civile. I giudici della Suprema Corte hanno chiarito che la responsabilità personale del rappresentante non deriva dalla semplice titolarità della carica ricoperta nell’organigramma. Essa nasce invece dall’attività negoziale concreta, ossia dall’aver firmato materialmente il contratto che ha generato il rapporto obbligatorio con il terzo creditore. Questa responsabilità ha la natura giuridica di una garanzia stabilita dalla legge (garanzia ex lege), del tutto simile a una fideiussione (un impegno a pagare per conto di un altro soggetto). Di conseguenza, il semplice avvicendamento nelle cariche sociali dell’associazione non comporta alcun trasferimento del debito in capo al presidente subentrante. Chi ha firmato il contratto in origine rimane obbligato a garantire il pagamento dei canoni fino alla fine del rapporto, compreso il periodo di occupazione senza titolo successivo alla risoluzione del contratto. La Cassazione ha inoltre confermato che le richieste di risarcimento aggiuntive della società erano inammissibili perché presentate tardivamente solo in sede di appello, violando il divieto di domande nuove.
Le conclusioni sul caso specifico
Le conclusioni sul caso specifico confermano il rigetto di entrambi i ricorsi e la compensazione integrale delle spese legali tra le parti. L’ex presidente deve pagare i canoni arretrati in solido con l’associazione sportiva per tutta la durata dell’occupazione dei locali. Questa importante decisione lancia un monito estremamente chiaro a tutti coloro che amministrano enti non riconosciuti o associazioni culturali e sportive. Prima di firmare un contratto di locazione o qualsiasi altro impegno finanziario per conto dell’ente, bisogna essere pienamente consapevoli che la firma impegna il proprio patrimonio personale in modo permanente. Le dimissioni successive non liberano in alcun modo il firmatario dai debiti derivanti da quel contratto, poiché la tutela dei terzi creditori prevale sempre sui mutamenti organizzativi interni all’associazione.
Se mi dimetto da presidente di un’associazione non riconosciuta sono libero dai debiti futuri del contratto che ho firmato?
No, chi firma materialmente il contratto risponde personalmente e in solido con il proprio patrimonio, anche se successivamente si dimette dalla carica.
Che cos’è la responsabilità ex art. 38 del codice civile per gli enti non riconosciuti?
Si tratta di una garanzia prevista dalla legge per cui chi agisce in nome dell’associazione risponde dei debiti contratti con il proprio patrimonio personale.
Il proprietario può chiedere i canoni di affitto direttamente all’ex presidente che ha firmato il contratto?
Sì, il creditore può rivolgersi direttamente al firmatario del contratto per ottenere l’intero pagamento dei canoni scaduti e di quelli successivi fino al rilascio.