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Art. 663 Codice di Procedura Penale

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187 provvedimenti

Liberazione anticipata: scarcerato ma con pena residua
Un detenuto ha richiesto il beneficio della liberazione anticipata per periodi di custodia scontati in precedenza. Il Magistrato di sorveglianza ha respinto la richiesta. Successivamente, il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato il non luogo a provvedere sul reclamo. I giudici hanno ritenuto cessato l'interesse a ricorrere a causa di una precedente scarcerazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del condannato. Dal provvedimento di esecuzione per pene concorrenti risulta infatti una pena residua di oltre due anni da espiare. In base al principio di unicità del rapporto esecutivo, l'interesse a ottenere la riduzione di pena persiste finché resta reclusione da scontare. La Suprema Corte ha quindi annullato l'ordinanza con rinvio.
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Detenzione domiciliare sostitutiva: dal beneficio al carcere
Il Magistrato di Sorveglianza ha revocato la detenzione domiciliare sostitutiva a carico di un condannato, trasformando la pena residua di oltre due anni e sette mesi in carcere effettivo. Durante l'espiazione della misura domiciliare, l'uomo ha reiterato gravi condotte criminose legate al traffico di stupefacenti, subendo due distinti arresti in flagranza per la detenzione di consistenti quantitativi di cocaina. La Corte di Cassazione ha confermato la piena legittimità della revoca e il contestuale ripristino della reclusione. I giudici hanno stabilito che la commissione di nuovi delitti dolosi e la violazione delle prescrizioni rendono la condotta incompatibile con il mantenimento del beneficio penale.
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Scioglimento del cumulo e carcere: la pena resta unica
Un condannato detenuto in carcere ha chiesto lo scioglimento del cumulo delle pene per accedere alla detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta poiché la pena residua superava il limite di due anni previsto dalla legge per tale misura. Il difensore ha impugnato la decisione in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato che la pena unificata costituisce un titolo unico per l'esecuzione. La scissione delle condanne è consentita solo per isolare reati ostativi già espiati, non per eludere i limiti temporali delle misure alternative.
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Calcolo del presofferto: no al doppio conteggio
Il Condannato ha richiesto la retrodatazione della pena complessiva, sostenendo che l'autorità giudiziaria non avesse considerato alcuni periodi di detenzione passati. L'interessato pretendeva l'applicazione dell'articolo 657 del codice di procedura penale per ottenere un nuovo calcolo del presofferto e ridurre la reclusione residua. I giudici hanno respinto la richiesta. Gli accertamenti hanno dimostrato che il primo periodo di carcere riguardava una condanna già interamente scontata con un titolo autonomo. Gli altri periodi di custodia cautelare risultavano già regolarmente scomputati dall'ufficio esecuzioni penali. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del detenuto, ribadendo il divieto assoluto di conteggiare due volte lo stesso identico periodo detentivo per condanne distinte, condannando l'uomo al pagamento delle spese.
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Cumulo delle pene: rigettata la riapertura per i benefici
Un detenuto ha chiesto al Giudice dell'esecuzione di riaprire il cumulo delle pene per considerare già scontata la parte di reclusione legata a reati ostativi e accedere ai benefici penitenziari. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta per incompetenza funzionale e assenza di errori di calcolo. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato la decisione e dichiarato inammissibile il ricorso. La Corte ha ribadito che lo scioglimento della pena unificata spetta unicamente alla Magistratura di Sorveglianza.
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Restituzione nel termine: notifiche valide e decadenza
Un condannato ha presentato istanza di restituzione nel termine per impugnare due vecchie sentenze penali divenute irrevocabili. La difesa sosteneva che l'imputato non avesse mai avuto effettiva conoscenza dei processi celebrati in sua assenza. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta. Per la prima condanna risultava una regolare notifica dell'estratto della sentenza da parte delle forze dell'ordine. Per la seconda sentenza, il ricorrente aveva depositato la domanda oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordine di carcerazione. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto integrale del ricorso. I giudici hanno chiarito la distinzione tra la contestazione dell'esistenza del titolo esecutivo e la richiesta tardiva di recuperare i termini per impugnare.
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Cumulo di pene concorrenti: la Cassazione tutela il condannato
Il Condannato ha richiesto la revisione del proprio cumulo di pene concorrenti per inserire una precedente condanna a trenta anni di carcere per reati commessi nel 1998. Il Giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'interessato. I giudici di legittimità hanno ricordato che i reati commessi prima dell'ultimo delitto considerato in un precedente cumulo devono rientrare nella corretta sequenza cronologica. In materia penale occorre sempre applicare la soluzione più favorevole al reo. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio degli atti per un nuovo calcolo della pena.
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Cumulo delle pene concorrenti: la competenza della Procura
Un condannato ha presentato ricorso al giudice dell'esecuzione chiedendo il cumulo delle pene concorrenti per farsi riconoscere ventisette giorni di carcerazione già presofferta. Il Tribunale ha respinto l'istanza ritenendo il periodo già calcolato. L'uomo ha impugnato la decisione in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il calcolo ordinario del cumulo spetta esclusivamente al Pubblico Ministero e non al giudice dell'esecuzione, a meno che non vi siano complesse questioni pregiudiziali da risolvere preventivamente. Il ricorrente è stato quindi condannato a pagare le spese legali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Incidente di esecuzione: no ai vizi passati, sì al ricalcolo
Un condannato promuoveva un incidente di esecuzione contro il provvedimento di cumulo pene della Procura. La difesa lamentava vizi di notifica, nullità dei processi per omessa citazione del tutore, limitazioni difensive durante la detenzione e l'errato computo di una pena per un reato da cui il soggetto era stato poi assolto. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza. La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso, stabilendo che il giudice deve verificare d'ufficio e senza limiti di tempo la correttezza del cumulo alla luce di successive assoluzioni. La Corte ha invece confermato che i vizi del giudizio di merito non superano il giudicato.
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Cumulo delle pene: calcolo corretto e reato continuato
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un detenuto contro il provvedimento di rideterminazione della pena residua emesso dal Pubblico Ministero e confermato dalla Corte d'Appello. Il condannato contestava sia il conteggio della detenzione preventiva per un reato associativo, sia la mancata applicazione delle precedenti decisioni sul reato continuato. La Suprema Corte ha chiarito due principi cardine. Da un lato, per i reati associativi e permanenti rileva solo il momento della cessazione della condotta criminosa e non il suo inizio. Dall'altro, i giudici di merito devono verificare con esattezza le precedenti ordinanze che hanno ridotto le sanzioni per continuazione. In assenza di un calcolo rigoroso, il cumulo delle pene risulta viziato per difetto di motivazione. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio per procedere a un nuovo conteggio analitico.
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Rideterminazione della pena da scontare e calcolo del presofferto
Un condannato chiedeva al Tribunale la rideterminazione della pena da scontare, sostenendo l'omesso calcolo di sette mesi di custodia cautelare e di ventisei giorni di liberazione anticipata. Il Giudice dell'esecuzione accoglieva la domanda e riduceva la reclusione residua. La Procura ha proposto ricorso per cassazione, evidenziando che quel periodo di presofferto risultava già detratto in un precedente provvedimento di cumulo emesso da un'altra autorità giudiziaria. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza con rinvio. I giudici hanno chiarito che il magistrato dell'esecuzione deve esaminare l'intero fascicolo esecutivo per evitare doppi sconti non dovuti sulla pena residua.
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Cumulo materiale di pene: carcere ed espiazione dei reati ostativi
Un detenuto condannato per vari reati legati agli stupefacenti, tra cui uno ostativo ai benefici penitenziari, chiedeva l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il Tribunale di Sorveglianza rigettava la richiesta ritenendola inammissibile: secondo i giudici, il soggetto stava ancora espiando la pena per il reato ostativo. La Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto accogliendo il ricorso della difesa. I giudici hanno chiarito che nel cumulo materiale di pene la frazione di reclusione già scontata deve imputarsi con priorità al reato più grave e gravoso per il condannato. Avendo già neutralizzato la quota relativa al reato ostativo, il detenuto ha diritto all'esame nel merito della sua richiesta di misura alternativa.
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Scioglimento virtuale del cumulo: accesso alle misure
Un condannato a dodici anni di reclusione ha presentato istanza per ottenere l'ammissione a misure alternative. La pena complessiva derivava da un cumulo comprensivo di delitti comuni e di un reato ostativo. Il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile la richiesta, sostenendo che l'uomo stesse ancora espiando la pena per il delitto ostativo. La difesa ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando la mancata applicazione dello scioglimento virtuale del cumulo. Secondo i calcoli difensivi, la porzione ostativa risultava già interamente scontata, lasciando in esecuzione solo pene per reati ordinari. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento, ribadendo l'obbligo di verificare l'effettiva espiazione della pena ostativa prima di respingere la domanda.
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Violazione del contraddittorio: Cassazione annulla l’ordinanza
Il Condannato ha richiesto il cumulo delle pene e la determinazione della data finale di detenzione. Durante il procedimento di esecuzione, il Giudice dell'Esecuzione ha tenuto l'udienza e si è riservato la decisione. Successivamente, fuori dall'udienza, il giudice ha acquisito un nuovo provvedimento di cumulo emesso dalla Procura Generale e ha basato la sua decisione finale su questo atto, senza fissare una nuova udienza per consentire alla difesa di prenderne visione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, rilevando una grave violazione del contraddittorio. La decisione è stata quindi annullata con rinvio ad altro giudice, affinché svolga un nuovo giudizio rispettando le garanzie difensive e consentendo alle parti di confrontarsi sui nuovi elementi acquisiti.
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Cumulo di pene concorrenti: no a calcoli basati su presunzioni
Il Condannato ha proposto ricorso contro il provvedimento di cumulo delle pene emesso dalla Procura, lamentando l'applicazione di cumuli parziali sfavorevoli anziché di un cumulo unitario. La Corte d'Appello aveva escluso dal primo cumulo alcuni reati di armi e associativi, ritenendoli commessi dopo l'arresto o comunque proseguiti in costanza di detenzione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che in tema di cumulo di pene concorrenti, per i reati permanenti con contestazione aperta, il giudice dell'esecuzione non può basarsi su mere presunzioni per stabilire la fine della condotta illecita. La Suprema Corte ha quindi annullato l'ordinanza con rinvio per una nuova valutazione.
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Scioglimento del cumulo: sconti negati per i reati gravi
Il Condannato, con condanne per omicidio, associazione mafiosa e reati minori, riceveva un cumulo di pene ridotto a trenta anni grazie al limite massimo di legge. Successivamente chiedeva l'affidamento in prova, sostenendo che, tramite una riduzione proporzionale, la pena ostativa fosse già espiata. Il Tribunale di Sorveglianza dichiarava inammissibile la richiesta. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che, ai fini della concessione dei benefici, lo scioglimento del cumulo deve considerare la pena per il reato ostativo nella sua entità originaria, senza alcuna riduzione proporzionale derivante dal tetto dei trenta anni. Di conseguenza, la Corte ha rigettato il ricorso del Condannato, che rimane in carcere non avendo ancora interamente scontato la pena ostativa originaria.
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Scioglimento del cumulo delle pene negato per i reati comuni
Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta di un condannato volta a ottenere lo scioglimento del cumulo delle pene per due condanne a due anni e a tre anni e sei mesi di reclusione. Il condannato desiderava separare le sanzioni per accedere all'affidamento in prova per la prima condanna. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che lo scioglimento del cumulo delle pene è un'eccezione applicabile esclusivamente in presenza di reati ostativi. Quando i reati non sono ostativi, si applica rigorosamente il principio della pena unica. Di conseguenza, il cumulo non può essere sciolto e il condannato deve scontare la pena complessiva senza poter isolare i singoli segmenti di condanna per accedere a misure alternative.
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Riparazione per ingiusta detenzione: errore nel cumulo pene
Il Condannato ha proposto un incidente di esecuzione contro il provvedimento di cumulo delle pene. Nelle more del giudizio, il Pubblico Ministero ha emesso un nuovo ordine di carcerazione. Il Giudice dell'esecuzione ha quindi dichiarato il non luogo a procedere, ritenendo superata la questione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Condannato, stabilendo che l'interesse a decidere persiste. Anche se la pena è stata espiata o modificata, permane l'interesse del soggetto a far accertare l'illegittimità del precedente ordine di esecuzione, in particolare per poter richiedere la riparazione per ingiusta detenzione dovuta a un errore nel calcolo della pena. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio.
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Ordine di carcerazione: lo sconto di pena non cancella l’arresto
Il caso riguarda un condannato che ha richiesto l'inefficacia dell'ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti. Successivamente all'emissione dell'ordine, infatti, il giudice ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati, riducendo la pena complessiva. La difesa sosteneva che tale riduzione dovesse far sospendere l'ordine di carcerazione per valutare misure alternative. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la rideterminazione successiva della pena non rende retroattivamente illegittimo un ordine di carcerazione validamente emesso. L'unico effetto della riduzione è l'obbligo di comunicare al carcere la nuova data di fine pena, senza possibilità di annullare o sospendere il provvedimento originario.
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Detenzione inumana o degradante: risarcimento anche se non continua
Il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto la richiesta di risarcimento per detenzione inumana o degradante presentata da un detenuto, ritenendo che i periodi di carcerazione (2003-2009 e 2010-2012) non fossero continui a causa di un periodo di libertà intermedio. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del detenuto. I giudici di legittimità hanno stabilito che, in presenza di un unico decreto di cumulo per reati commessi prima dell'inizio della carcerazione, il rapporto esecutivo deve considerarsi unitario. Di conseguenza, la mancanza di continuità temporale tra i periodi di detenzione non impedisce la valutazione della domanda di risarcimento (sotto forma di riduzione della pena o indennizzo pecuniario), la cui competenza spetta sempre alla magistratura di sorveglianza se il soggetto è detenuto al momento della domanda. La decisione è stata annullata con rinvio.
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