Un soggetto ricorre in Cassazione contro un'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva rigettato la sua istanza di annullamento di un ordine di esecuzione. Successivamente, il difensore rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché lo stesso ordine di esecuzione era stato dichiarato inefficace in un altro procedimento. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per questo motivo, stabilendo, in linea con la giurisprudenza consolidata, che in questi casi non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali o di sanzioni pecuniarie.
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