Un Lavoratore è stato condannato per aver violato ripetutamente il "foglio di via obbligatorio", rientrando nel Comune di Milano senza la necessaria autorizzazione. Questo provvedimento, emesso dal Questore, lo considerava socialmente pericoloso. La difesa ha contestato la legittimità del foglio di via, sostenendo la mancanza di motivazione adeguata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che il giudice penale, nel valutare la violazione del foglio di via obbligatorio, deve verificare solo la conformità del provvedimento alle prescrizioni di legge, inclusa l'esistenza di una motivazione sulla pericolosità, ma non può sostituire il proprio giudizio a quello del Questore. La Corte ha confermato che il provvedimento era sufficientemente motivato, basandosi su elementi concreti.
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