La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due soggetti condannati per il reato di truffa assicurativa (art. 642 c.p.). I ricorrenti contestavano la validità della procura speciale utilizzata dalla compagnia assicurativa per sporgere querela, ritenendola troppo generica. La Suprema Corte ha invece confermato la piena validità della procura, in quanto i poteri di rappresentanza derivavano da un regolare verbale del consiglio di amministrazione. Inoltre, i giudici hanno rilevato che i motivi di ricorso relativi alla pena e alle attenuanti erano del tutto generici, poiché si limitavano a riproporre le medesime difese già respinte in appello, senza contestare le specifiche motivazioni della sentenza impugnata. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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