L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro l'ordinanza della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso di secondo grado. Il giudice d'appello riteneva errata la dichiarazione del luogo di notifica, sostenendo l'assenza di firma e di idonea allegazione. La difesa ha dimostrato che la procura al legale, allegata all'atto e firmata dall'assistito, conteneva espressamente l'indicazione della residenza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso stabilendo che l'elezione di domicilio nell'atto di appello, inserita nella procura speciale sottoscritta, soddisfa pienamente i requisiti di legge previsti dall'articolo 581 del codice di procedura penale. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti per lo svolgimento del processo d'appello.
Continua »