L'Imputato è stato condannato per il reato di furto in abitazione per aver sottratto beni del valore di cinquanta euro, fuggendo a bordo della propria vettura dopo l'effrazione. La difesa ha presentato ricorso per cassazione lamentando contraddizioni nel riconoscimento visivo da parte dei testimoni, incongruenze sulla rimozione del passamontagna e dubbi su alcune parole pronunciate in lingua straniera durante la fuga. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione perché mirava a una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa ai giudici di legittimità. Il quadro probatorio ricostruito nei gradi precedenti è apparso solido, logico e privo di vizi. La Suprema Corte ha confermato la condanna dell'Imputato e ha disposto il pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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