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Art. 623 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

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103 provvedimenti

Altri anni per Art. 623 Codice di Procedura Penale

Sospensione dell’ordine di demolizione: il condono non basta
Il proprietario di un immobile abusivo ha richiesto la sospensione dell'ordine di demolizione, sostenendo la pendenza di una domanda di condono edilizio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione del Giudice dell'esecuzione. La Corte ha chiarito che, per ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione, il cittadino ha l'onere di allegare elementi concreti che dimostrino la rapida e favorevole conclusione del procedimento di sanatoria. Nel caso specifico, l'immobile sorgeva in un'area con vincolo paesaggistico senza i necessari pareri favorevoli e non era stato completato entro i termini di legge. Di conseguenza, l'ordine di demolizione rimane pienamente efficace e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Confisca di prevenzione: annullato il sequestro della casa
La Corte di Cassazione ha annullato il decreto di confisca di una casa di proprietà della moglie di un uomo ritenuto socialmente pericoloso. I giudici di secondo grado avevano confermato la confisca di prevenzione retrodatando la pericolosità dell'uomo al fine di farla coincidere con l'acquisto del terreno e la costruzione dell'immobile. Tuttavia, la Cassazione ha stabilito che non si può presumere la pericolosità sociale nel passato senza prove concrete di attività illecite capaci di produrre reddito in quel preciso momento. La semplice frequentazione di ambienti criminali non basta a giustificare il sequestro dei beni se manca una correlazione temporale certa tra l'acquisto e i guadagni illeciti. Il caso torna alla Corte di Appello per un nuovo esame.
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Sanzioni sostitutive: no al silenzio dei giudici sulla pena breve
L'Imputato, condannato per tentato furto in abitazione a undici mesi di reclusione, aveva richiesto in appello l'applicazione delle sanzioni sostitutive, in particolare la libertà controllata, per favorire il proprio reinserimento sociale. La Corte d'Appello aveva tuttavia confermato la condanna ignorando totalmente la richiesta e liquidandola con una formula generica. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato, stabilendo che il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare specificamente il rigetto di una richiesta di sanzioni sostitutive se espressamente formulata dalla difesa. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza limitatamente a questo punto, rinviando il caso a un'altra sezione della Corte d'Appello per un nuovo esame della richiesta.
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