Un cittadino viene accusato di danneggiamento aggravato per aver vandalizzato una fontana pubblica e due cassonetti dei rifiuti comunali. Dopo la condanna nei primi gradi, l'imputato ricorre in Cassazione sollevando sia la sua incapacità mentale sia l'avvenuta prescrizione del reato. La Suprema Corte chiarisce che la sospensione del processo per incapacità non si applica in Cassazione, poiché l'imputato non partecipa fisicamente all'udienza di legittimità. Tuttavia, i giudici accolgono il ricorso rilevando che il reato, commesso nel 2012, si è estinto per il decorso del tempo massimo consentito dalla legge prima della sentenza d'appello. La Cassazione decide quindi per l'annullamento senza rinvio della condanna, sancendo l'operatività della prescrizione del reato.
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