Un Imputato, condannato per furto e tentato furto, ha presentato un ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva ridotto la sua pena. L'Imputato contestava l'attribuzione dei fatti, chiedeva una diversa qualificazione del reato (truffa) e lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le contestazioni infondate o volte a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in questa sede. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Continua »