La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di riciclaggio a carico di un imputato che aveva ricevuto somme derivanti da frodi informatiche su una carta prepagata. La difesa sosteneva che l'imputato fosse concorrente nel reato presupposto, cercando di invocare la clausola di riserva per evitare la condanna per riciclaggio. Tuttavia, la Corte ha stabilito che la mera pendenza di indagini per il reato presupposto non costituisce prova di partecipazione allo stesso. Inoltre, è stato confermato il diniego delle attenuanti generiche a causa dei precedenti penali e dell'assenza di condotte riparatorie, ribadendo che la mancata confessione, pur non essendo l'unico motivo di diniego, si inserisce in un quadro di valutazione complessiva della capacità a delinquere.
Continua »