Un cittadino straniero, in stato di ebbrezza e molesto su un mezzo pubblico, non ha esibito i documenti d'identità richiesti dalla polizia. Condannato per questa `contravvenzione`, ha fatto ricorso chiedendo l'applicazione della `particolare tenuità del fatto` e delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, affermando che la mancata identificazione, soprattutto se legata a un comportamento illecito più ampio, non permette di considerare il fatto di lieve entità. La condotta ha mostrato una marcata intenzione di ostacolare le forze dell'ordine, impedendo l'applicazione dei benefici richiesti.
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