Un odontoiatra è stato condannato per aver esposto pazienti a radiazioni ionizzanti con un apparecchio "Cone beam" senza giustificare l'uso e senza documentare le esigenze diagnostiche. La Corte di Cassazione, in un primo momento, ha rigettato il suo ricorso, confermando che le attività radiodiagnostiche complementari non rispettavano i requisiti di contestualità, integrazione e indilazionabilità. Il professionista aveva sottoposto 12 pazienti all'esame senza poi effettuare alcun trattamento odontoiatrico. La Cassazione ha anche negato le attenuanti generiche per mancata richiesta. Tuttavia, una successiva pronuncia della stessa Corte ha annullato la sentenza senza rinvio, dichiarando il reato estinto per intervenuta prescrizione.
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