Il Ricorrente, condannato per il reato di evasione, ha impugnato la sentenza d'appello lamentando la mancata valutazione della richiesta di esclusione della recidiva, giustificata dal lungo tempo trascorso dall'ultimo precedente e dall'occasionalità del fatto. La Corte di Cassazione ha accolto questo motivo, rilevando che i giudici di secondo grado hanno totalmente omesso di motivare sulla richiesta di esclusione della recidiva. Al contrario, ha ritenuto corretto il diniego delle attenuanti generiche, non essendoci elementi positivi valutabili oltre alle disagiate condizioni di vita. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla recidiva, rinviando il caso per un nuovo giudizio sulla pena, mentre ha dichiarato definitiva la responsabilità penale per l'evasione.
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