L'Imputato, già gravato da precedenti penali, ha commesso cinque distinte evasioni nell'arco di un solo mese. I giudici di merito lo hanno condannato senza concedere sconti di pena. Il difensore ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando l'applicazione della recidiva e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando la confessione resa dall'uomo. I giudici di legittimità hanno respinto integralmente le richieste difensive. La Corte ha confermato la pericolosità sociale del soggetto alla luce della reiterazione ravvicinata delle condotte. Inoltre, i giudici hanno escluso le attenuanti perché la confessione è avvenuta a fronte di prove schiaccianti già acquisite. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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