Due imputati hanno presentato ricorso contro una sentenza di patteggiamento, sostenendo che il Tribunale non aveva verificato l'assenza di cause di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso patteggiamento. Ha chiarito che l'articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita strettamente i motivi di impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La mancata verifica delle cause di proscioglimento non rientra tra i motivi ammessi, a meno che non vi sia una difformità tra la richiesta e la decisione, un vizio nella volontà dell'imputato o una pena illegale. Il ricorso è stato quindi respinto e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese.
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