Il Condannato ha chiesto la detenzione domiciliare e l'affidamento in prova al servizio sociale, ma il Tribunale di Sorveglianza ha respinto le sue istanze. Il Condannato ha presentato ricorso, sostenendo che il Tribunale non avesse considerato una legge emergenziale specifica (Art. 30 d.l. 137/20), non avesse motivato il rischio di reiterazione di reati e avesse usato impropriamente una denuncia per truffa non confermata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che la legge emergenziale richiedeva un'istanza esplicita, che il Tribunale aveva adeguatamente motivato il rischio di reiterazione basandosi sui precedenti penali, e che le indagini preliminari possono essere considerate. Il Condannato ha perso e dovrà pagare le spese processuali.
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