Un Detenuto ha chiesto una riduzione della pena (indennizzo detenzione inumana) per aver subito condizioni carcerarie disumane in un periodo di detenzione precedente, invocando l'Art. 3 CEDU e l'Art. 35-ter Ord. pen. Il Magistrato di Sorveglianza ha dichiarato la sua richiesta inammissibile per tardività, poiché era stata presentata oltre i sei mesi dalla fine della detenzione contestata. Il Detenuto ha fatto ricorso, sostenendo che la detenzione attuale fosse in continuità con quella passata. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità, ribadendo che il rimedio specifico della riduzione di pena è applicabile solo se la detenzione inumana è collegata al titolo esecutivo in corso. Se la detenzione pregressa è slegata, è possibile solo un risarcimento monetario, da richiedere entro sei mesi dalla sua cessazione.
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