Un imputato, condannato per ricettazione, ha richiesto la rescissione del giudicato sostenendo di non essere stato a conoscenza del processo d'appello per aver perso i contatti con il suo avvocato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che grava sull'imputato un preciso dovere di attivarsi per informarsi sull'andamento del proprio processo. La mera interruzione dei rapporti con il difensore, senza la prova di concreti tentativi di contatto, non giustifica l'ignoranza e viene considerata una negligenza colpevole che impedisce di accedere alla rescissione del giudicato.
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