Un ente pubblico, pignorato come terzo, negava di avere un debito. Nonostante ciò, il giudice emetteva un'ordinanza di assegnazione. Quando il creditore ha avviato una nuova esecuzione basata su tale ordinanza, l'ente si è opposto contestando l'esistenza del debito. La Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che un'ordinanza di assegnazione si contesta nel merito solo con l'opposizione agli atti esecutivi, non con una successiva opposizione all'esecuzione.
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