Il caso riguarda un contribuente che ha impugnato l'iscrizione ipotecaria effettuata dall'agente della riscossione su beni immobili inseriti in un fondo patrimoniale, a tutela di debiti tributari (IVA, IRAP e contributi) derivanti dalla sua attività professionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando la legittimità della misura. I giudici hanno stabilito che l'iscrizione ipotecaria su fondo patrimoniale è pienamente legittima se i debiti, anche se di natura professionale, sono stati contratti per soddisfare i bisogni della famiglia o se il creditore non ne conosceva l'estraneità. Spetta al debitore dimostrare che il debito fosse estraneo a tali bisogni e che il creditore ne fosse consapevole. Di conseguenza, il contribuente perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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