Un'entità assicurativa a partecipazione pubblica ha garantito un finanziamento a una società, poi fallita. A seguito del fallimento, l'entità ha onorato la garanzia e ha richiesto l'ammissione del proprio credito al passivo del fallimento con privilegio. Il tribunale di primo grado aveva respinto la richiesta, ma la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. La Suprema Corte ha stabilito che il privilegio sui crediti pubblici, anche quelli derivanti da garanzie, sorge per legge (ex lege) al momento della concessione del beneficio e non al momento della sua revoca o escussione. Pertanto, tale privilegio è opponibile alla procedura fallimentare anche se la revoca del beneficio avviene dopo la dichiarazione di fallimento.
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