La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un indagato, membro dell'equipaggio di una nave coinvolta nel trasporto di oltre 5.300 kg di cocaina. L'imputato contestava la legittimità della custodia cautelare, sollevando questioni sulla competenza del giudice che l'aveva disposta. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo la distinzione fondamentale tra la competenza funzionale del giudice per la convalida del fermo (legata al luogo dell'arresto) e la competenza per territorio del giudice che emette la misura cautelare successiva. La sentenza chiarisce che l'eventuale invalidità del primo provvedimento non si estende automaticamente al secondo, data la loro autonomia. La Corte ha inoltre respinto le doglianze sulla mancata produzione di prove video, confermando la solidità del quadro indiziario basato su altri elementi. La decisione sottolinea i principi sulla competenza del giudice per le misure cautelari e sulla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in contesti di criminalità organizzata.
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