Un indagato straniero, accusato di sequestro e tortura, ha impugnato la sua custodia cautelare per la mancata traduzione degli atti nella sua lingua. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'obbligo di traduzione atti sorge solo quando il giudice apprende che l'indagato non comprende la lingua italiana. Se la traduzione viene disposta tempestivamente da quel momento e l'indagato non dimostra un pregiudizio concreto al suo diritto di difesa, la misura cautelare resta valida. La Corte ha inoltre confermato la sussistenza dei gravi indizi e dell'aggravante di transnazionalità.
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