Un venditore ha stipulato contratti per la vendita di due auto, incassando l'intero prezzo senza mai consegnare i veicoli. Condannato per truffa aggravata, l'uomo ha proposto ricorso sostenendo che la sua condotta costituisse solo insolvenza fraudolenta. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che si configura la truffa contrattuale, e non l'insolvenza fraudolenta, quando il colpevole crea una falsa apparenza, come la finta disponibilità delle auto, per trarre in inganno i clienti, anziché limitarsi a nascondere il proprio stato di insolvenza. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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