Un automobilista ha subito una condanna per guida in stato di ebbrezza notturna. Il giudice di primo grado ha applicato il rito abbreviato riducendo la sanzione di un terzo invece che della metà. L'imputato non ha contestato questo errore nel successivo atto di appello, ma ha sollevato la questione solo dinanzi alla Corte di Cassazione, invocando la presenza di una pena illegale. Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'errata applicazione della riduzione per il rito integra una pena illegittima e non una pena illegale, poiché la sanzione finale rientra comunque nei limiti edittali previsti dalla legge. L'omessa censura in appello preclude quindi qualsiasi correzione d'ufficio in sede di legittimità, lasciando la condanna invariata.
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