Un Lavoratore ha ricevuto una condanna tramite patteggiamento per ricettazione e furto. Ha poi presentato un ricorso per Cassazione, contestando la mancata applicazione di un articolo del codice di procedura penale e lamentando vizi di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che, dopo la riforma del 2017, un ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per specifici motivi legati alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena. Le contestazioni del Lavoratore non rientravano in questi casi, rendendo il suo ricorso inammissibile.
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