La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato. Questi contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche da parte della Corte d'Appello, sostenendo vizi di legge e motivazione. La Cassazione ha ribadito che la decisione del giudice di merito di negare le attenuanti generiche, se adeguatamente motivata e priva di illogicità manifeste, non può essere sindacata (cioè messa in discussione) in sede di legittimità. Il giudice può basarsi su elementi decisivi, come i precedenti penali dell'imputato. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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