Un soggetto sottoposto a misura di prevenzione e due terzi intestatari (la moglie e un'amica) ricorrono contro la confisca di vari immobili, sostenendo che i fondi provenissero da redditi leciti ma non dichiarati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del soggetto principale e dichiarato inammissibili quelli dei terzi, stabilendo un principio chiave: il terzo intestatario, in un procedimento di confisca di prevenzione, può solo dimostrare la propria effettiva titolarità del bene, ma non può contestare i presupposti della misura applicata al proposto, come la sua pericolosità sociale o il nesso temporale tra i reati e gli acquisti.
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