Un Ufficiale Giudiziario ha ricevuto da due privati una somma di denaro come offerta reale per una cooperativa. A seguito del rifiuto dell'offerta, l'impiegato pubblico non ha restituito la somma ai depositanti, nonostante ripetute richieste formali. La difesa ha sostenuto l'assenza di dolo a causa di un sopravvenuto arresto e ha chiesto la riqualificazione in peculato d'uso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna per il reato di peculato. I giudici hanno chiarito che l'appropriazione si realizza con l'interversione del possesso, evidente nel rifiuto di restituzione. Inoltre, il peculato d'uso non si applica al denaro, bene fungibile per il quale non è possibile la restituzione fisica della stessa identica cosa ma solo del suo equivalente (tantundem).
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