La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino contro la sentenza della Corte d'Appello. L'imputato lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la severità della pena. I giudici di legittimità hanno confermato la decisione dei gradi precedenti, rilevando la genericità dei motivi di ricorso. La negazione delle circostanze attenuanti generiche è stata ritenuta corretta a causa della condotta recidiva dell'uomo, gravato da successive condanne per lesioni, danneggiamento e spaccio, oltre alla revoca dell'affidamento in prova. La pena, fissata vicino al minimo edittale, è stata giudicata congrua. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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