L'Imputato, condannato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ha concordato in appello una rideterminazione della pena tramite l'esclusione di un'aggravante, rinunciando espressamente a tutti gli altri motivi di gravame. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e il relativo difetto di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia irrevocabile ai motivi non inclusi nell'accordo, determinando una preclusione processuale. Di conseguenza, la Corte d'Appello non era tenuta a motivare sulla mancata concessione del beneficio, in quanto estraneo all'accordo stesso. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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