La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in secondo grado, ha tentato di contestare la stessa sanzione. La sentenza stabilisce un principio chiaro: il cosiddetto 'concordato in appello' è un negozio processuale che, una volta ratificato dal giudice, non può essere revocato unilateralmente. L'imputato, accettando l'accordo, rinuncia a contestare la congruità della pena. L'unica eccezione è il caso di 'pena illegale', non riscontrato nella vicenda. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
Continua »