La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2017/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso contro un'ordinanza che aveva a sua volta ritenuto inammissibile un appello per omessa elezione di domicilio. La Suprema Corte ha stabilito che l'art. 581, comma 1 ter, c.p.p. introduce un onere processuale non superfluo, ma essenziale per la corretta instaurazione del giudizio di secondo grado, strettamente collegato al nuovo sistema di notificazioni. La mancanza della sottoscrizione dell'imputato sull'atto di elezione di domicilio rende l'impugnazione irrimediabilmente inammissibile.
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