Un individuo, condannato per deturpamento, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un'errata notifica del decreto di citazione in appello, avvenuta presso il difensore anziché nel luogo di detenzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la problematica della notifica al detenuto configura una nullità a regime intermedio. Tale vizio deve essere eccepito prima della sentenza d'appello, altrimenti si considera sanato. Il ricorso è stato respinto anche nel merito, in quanto mirava a una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità.
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