Una società in liquidazione ha contestato la richiesta di fallimento avanzata dall'Agenzia delle Entrate, sostenendo che la sospensione riscossione dovuta all'emergenza Covid-19 impedisse tale azione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che la sospensione riguardava le procedure esecutive e l'esigibilità dei crediti, ma non privava l'Agenzia della sua legittimazione a presentare istanza di fallimento. La Corte ha sottolineato che una norma specifica (art. 10, d.lgs. 23/2020) aveva già limitato le istanze di fallimento a un periodo circoscritto, non applicabile al caso di specie.
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