La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2901/2024, ha stabilito che una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato (ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973) è ammissibile alla definizione agevolata. La Corte ha chiarito che, qualora tale cartella sia il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa fiscale, essa assume natura di atto impositivo e non di mera riscossione. Di conseguenza, il diniego dell'Agenzia delle Entrate alla richiesta di condono è stato ritenuto illegittimo, confermando un principio fondamentale per la tutela del contribuente.
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