Un professionista, dottore commercialista, ha dedotto i costi sostenuti per una transazione relativa a un'azione di responsabilità intentata contro di lui come sindaco di una società fallita. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la deduzione, ma la Corte di Cassazione ha confermato la sua legittimità. La sentenza chiarisce che la carica di sindaco rientra nell'attività professionale del commercialista, rendendo inerenti, e quindi ammettendo la deducibilità dei costi sindaco, a meno che non derivino dalla commissione di un reato.
Continua »