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Art. 593 Codice di Procedura Penale — Sezione Sezioni Unite Penale

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Altri anni per Art. 593 Codice di Procedura Penale

Particolare tenuità del fatto e appello: prosciolti ma condannati
Il Tribunale dichiarava un Direttore Responsabile non punibile per diffamazione per particolare tenuità del fatto, condannandolo tuttavia al risarcimento civile e a una provvisionale di dodicimila euro verso la persona offesa. L'imputato proponeva appello per contestare la colpa e il risarcimento, ma la legge processuale vieta l'appello contro i proscioglimenti per reati a pena alternativa. Le Sezioni Unite hanno chiarito il nodo su particolare tenuità del fatto e appello: la norma letterale impone il solo ricorso per Cassazione, ma genera una grave disparità rispetto alla parte civile, la quale può appellare liberamente nel merito. I giudici supremi hanno quindi sospeso il processo e rimesso gli atti alla Corte Costituzionale per violazione del diritto di difesa e della parità delle armi.
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Appello parte civile: sì dal Giudice di Pace
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che l'appello della parte civile avverso le sentenze di assoluzione del Giudice di Pace è ammissibile ai soli fini civili, anche dopo la riforma Cartabia. La limitazione all'appello per reati minori, prevista dall'art. 593 c.p.p., non si estende alla parte civile, la cui impugnazione resta disciplinata dalla regola generale dell'art. 576 c.p.p., garantendo così la tutela risarcitoria.
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