Il Tribunale dichiarava un Direttore Responsabile non punibile per diffamazione per particolare tenuità del fatto, condannandolo tuttavia al risarcimento civile e a una provvisionale di dodicimila euro verso la persona offesa. L'imputato proponeva appello per contestare la colpa e il risarcimento, ma la legge processuale vieta l'appello contro i proscioglimenti per reati a pena alternativa. Le Sezioni Unite hanno chiarito il nodo su particolare tenuità del fatto e appello: la norma letterale impone il solo ricorso per Cassazione, ma genera una grave disparità rispetto alla parte civile, la quale può appellare liberamente nel merito. I giudici supremi hanno quindi sospeso il processo e rimesso gli atti alla Corte Costituzionale per violazione del diritto di difesa e della parità delle armi.
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